COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procura Federale a carico di: Sig. Leonardo Fichera (Presidente A.S.D. Mascali Calcio; A.S.D. Mascali Calcio (Per violazione Art. 1 COMMA 1 e Art. 2 comma 4 C.G.S.) – Proc. n. 244/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procura Federale a carico di: Sig. Leonardo Fichera (Presidente A.S.D. Mascali Calcio; A.S.D. Mascali Calcio (Per violazione Art. 1 COMMA 1 e Art. 2 comma 4 C.G.S.) – Proc. n. 244/A IL PROCURATORE FEDERALE, Preso atto di quanto denunciato dal Sig. Fichera Leonardo – Presidente della A.S.D. Mascali calcio, con lettera del 16 Dicembre 2005, trasmessa a questa Procura a seguito dell’istruzione compiuta dall’Ufficio Indagini, con cui si sollecitava una verifica volta ad accertare la corrispondenza al vero di “voci diffuse”, relative a donativi offerte agli arbitri impegnati nella direzione di gara, dai Dirigenti di quella Società; Preso atto delle conclusioni degli accertamenti affidati all’Ufficio Indagini, e trasmesse a questa Procura con nota del 21 Aprile 2006, dalle quali già risultava: Che gli arbitri interpellati hanno categoricamente escluso di avere mai ricevuto doni in occasione delle gare della Nuova Linguaglossa; Considerato che questa Procura richiedeva ulteriori approfondimenti istruttori, da cui esiti, inviati dall’Ufficio Indagini con nota del 20 Settembre 2006 risultava: Che il Fichera non ha saputo indicare una sola persona in grado di accreditare la versione offerta nella denuncia, trincerandosi dietro il riferimento a voci correnti negli ambienti calcistici; Ritenuto che integra violazione del dovere di probità, correttezza e lealtà l’attivazione di indagini degli Organi Federali, in assenza di un minimo di elementi che sorreggano la “notizie criminis” al solo scopo di adombrare sospetti su altri tesserati; Vista la proposta del sostituto Procuratore, Avv. Enrico Trantino; Visto l’articolo 28, comma 4 lett.B) Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia: Il Sig. Leonardo Fichera, Presidente della A.S.D. MASCALI CALCIO, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, ingiustamente e deliberatamente addebitando ad una Società sportiva accuse di illecito sportivo; La Società U.S.D. MASCALI CALCIO della violazione di cui all’Art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 15 Maggio 2007 con inizio alle ore 15.30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Via Ugo La Malfa n. 122 – 90146 Palermo. Eventuali memorie difensive, escussione testi (con indicazione delle generalità complete e domande sulle quali devono essere escussi), nonché richieste di audizioni e copie atti, dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 09 Maggio 2007. All’udienza sopra indicata nessuna delle parti deferite si è presentata. Il Presidente della Commissione Disciplinare, pertanto, raccoglie le conclusioni e le richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate: “ Ritenere i soggetti deferiti responsabili degli addebiti di cui ai capi di imputazione come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Fichera Leonardo la inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due); Infliggere alla Società A.S.D. Mascali Calcio l’ammenda di Euro 500,00 a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente; Si da atto, comunque, che, da parte del Sig. Leonardo Fichera, in data 14.05.2007, è pervenuta una nota nella quale lo stesso, dichiarandosi impossibilitato a presenziare al dibattimento per “motivi di famiglia” (non documentati), “si rimette alle decisioni ed al giudizio ….” di questa Commissione. Il deferimento si appalesa fondato, e quindi merita accoglimento, sulla scorta delle risultanze acquisite dall’Ufficio Indagini. In particolare, il Sig. Leonardo Fichera, nella qualità di Presidente dell’U.S.D. Mascali Calcio, né in sede di denuncia, né innanzi allo Inquirente ha fornito alcun riscontro estrinseco che potesse provare le proprie affermazioni, limitandosi ad insistere in dichiarazioni meramente labiali, dalle quali, fra l’altro, ha sottolineato l’Inquirente, “traspare una esacerbata acrimonia nei confronti della Società Nuova Linguaglossa”. Proprio la mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio inducono questa Decidente a ritenere la insussistenza delle accuse rivolte dal Sig. Fichera, nella qualità, all’indirizzo della classe arbitrale e di alcune Società, quali la Nuova Linguaglossa, e, conseguente, l’appalesarsi della responsabilità per la violazione dei precetti di correttezza sportiva sanciti dall’Art. 1 C.G.S.; Va, per mera completezza sportiva, evidenziato che dalla declaratoria di responsabilità del Sig. Leonardo Fichera, discende quella della Società U.S.D. Mascali Calcio, che, ex Art. 2, comma 4. C.G.S., è responsabile diretta dell’operato del proprio Presidente; Per tali motivi DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto, di ritenere il Sig. Leonardo Fichera e l’U.S.D. Mascali Calcio responsabili delle violazioni di cui ai capi di imputazione meglio descritti nell’atto di rinvio a giudizio, e per l’effetto infligge al Sig. Leonardo Fichera, n.q., l’inibizione a tutti gli effetti per mesi due, da scontare in prosecuzione a quella inflittagli con C.U. n. 50 del 3.5.2007; Di infliggere alla Società U.S.D. Mascali Calcio, per i motivi in premessa, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00); Si comunichi alle parti deferite, alla Procura Federale e alla C.A.F..
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