COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE CALCIO – (CT) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Scerra Giuseppe) GARA ACIREALE CALCIO – AQUILA GRAMMICHELE del 13.05.2007 – COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n. 52 del 17.05.2007 – Proc. n. 274/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/06/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ACIREALE CALCIO – (CT) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Scerra Giuseppe) GARA ACIREALE CALCIO – AQUILA GRAMMICHELE del 13.05.2007 – COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n. 52 del 17.05.2007 -
Proc. n. 274/A
Il G.S. ha squalificato per 3 gare il calciatore Scerra Giuseppe della Società A.S.D. Acireale Calcio, con la seguente motivazione “Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A. a fine gara”.
Avverso tale provvedimento, ha presentato rituale appello la Società A.S.D. Acireale Calcio, adducendo a motivo del ricorso lo scambio di maglia fra lo Scerra Giuseppe ed un giovane calciatore tesserato della stessa Società come regolo a fine gara e pertanto, sostiene che nel riconoscimento del calciatore da parte dell’A.A., vi sia stato uno scambio di persona;
Chiede, quindi, l’accoglimento dell’appello;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
Dal rapporto di fine gara redatto dall’A.A., si evince in maniera chiara ed inequivocabile, che il riconoscimento del calciatore Scerra Giuseppe è avvenuto non dalla maglia del calciatore il quale espressamente riportato, non la indossava al momento del comportamento irriguardoso ed offensivo posto in essere, ne conseguentemente dalle sembianze somatiche evidentemente riconosciute dall’A.A.;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello della Società A.S.D. Acireale Calcio come sopra proposto con l’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00.
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