COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 27/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE CALCIO – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara ACIREALE CALCIO/NUCOA AQUILA GRAMMICHELE del 13.5.2007 – FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n° 52 del 17.5.2007) – Proc. n° 270/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 27/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE CALCIO – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara ACIREALE CALCIO/NUCOA AQUILA GRAMMICHELE del 13.5.2007 – FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n° 52 del 17.5.2007) – Proc. n° 270/A Ricorre in rito la Società interessata opponendosi ai provvedimenti statuiti dal Giudice di primo esame, assunti a carico della Società ricorrente e del suo Presidente; attraverso una propria versione dei fatti, di quanto avvenuto, presunte illazioni su circostanze verificatesi, sull’addebito alla Società Licata Calcio, chiamata ad organizzare l’incontro, per l’insufficienza del servizio d’ordine, ritiene di non dovere rispondere della responsabilità nella portata statuita con la impugnata decisione; Stigmatizzando, invece, sull’operato fattivo del proprio Presidente, sull’ammissione di comportamenti nocivi posti in essere da alcuni propri sostenitori, però a seguito di reiterate provocazioni degli avversari, sulla logica reazione del proprio Presidente per il suo allontanamento dal terreno di giuoco da parte del direttore di gara, stante il mancato intervento di quest’ultimo nei confronti di tesserati avversari rei di comportamenti antiregolamentari, chiede la revisione dei provvedimenti impugnati rappresentando il notevole danno economicocce gli stessi provvedimenti, se confermati, determinerebbero; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante all’udienza del 12.6.2007, osserva: Questa Decidente è chiamata a giudicare comportamenti, oltremodo sgradevoli, antiregolamentari, lesivi dei precetti sanciti dagli artt. 1 e 2 del C.G.S.; Invero, quanto riportato dagli ufficiali di gara e dai dirigenti federali, presenti alla manifestazione per preciso incarico di rappresentanza, merita pieno accredito per insussistenza di contrari riscontri obiettivi, formulati, a solo titolo di difesa, dalla ricorrente; Se si tiene in debito conto la circostanza che la gara, nella sua efficacia produttiva di benefici che scaturivano dall’esito della stessa, non ne determinava alcuna, stante che la Società Acireale Calcio aveva già ottenuto il passaggio alla categoria superiore, in quanto vincente del Campionato di competenza, detta osservazione pone in una prospettiva alquanto squallida il comportamento posto in essere dai sostenitori e tesserati della società di che trattasi; le responsabilità addebitate trovano pieno riscontro e conferma sulle risultanze dei rapporti di gara, del Commissario di Campo, incaricato a svolgere le funzioni di osservatore arbitrale, nonché dal Dirigente Federale presente con funzioni di rappresentanza, per l’occasione, del Comitato Regionale Sicilia; Va attenzionato nel particolare che ci troviamo a giudicare i sostenitori della Società Acireale Calcio, responsabili, durante tutto lo svolgimento del Campionato di competenza conclusosi, di reiterata recidività di comportamenti non consentiti sia in occasione di gare interne che esterne, circostanze che hanno provocato diversi interventi disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva; Quanto sopra osservato induce a non ammettere , quindi, a rigettare le motivazioni sostenute a difesa, della ricorrente e pertanto DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; conseguentemente confermare il giudicato, nella sua interezza statuito in 1° grado, con addebito, per l’effetto, della tassa dovuta, pari ad € 130,00
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