COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 27/09/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. MIROLLI MARCELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MONTEODORISIO, DEL SIG. CIFFOLILLO TOMMASO E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. PER IL PRIMO; DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PER IL SECONDO E DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., PER LA SOCIETA’ (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 30/05/2007).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 del 27/09/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. MIROLLI MARCELLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MONTEODORISIO, DEL SIG. CIFFOLILLO TOMMASO E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F. PER IL PRIMO; DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PER IL SECONDO E DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., PER LA SOCIETA’ (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 30/05/2007).
Con atto del 30/05/2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare: 1) il Sig. Mirolli Marcello, quale presidente della Società Monteodorisio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 23, comma 1, N.O.I.F., per avere affidato le mansioni di allenatore della stessa, spettanti all’allenatore Fernando D’Annunzio, al calciatore più anziano Sig. Ciffolillo Tommaso, sprovvisto di abilitazione del Settore tecnico della F.I.G.C.; 2) il Sig. Ciffolillo Tommaso, calciatore tesserato per la Società Monteodorisio, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere svolto le funzioni di allenatore della suddetta società in occasione delle gare Monteodorisio – Fresa del 7/1/2007 e Monteodorisio – Fossacesia del 14/1/2007, pur sprovvisto della suindicata abilitazione; 3) la Società Monteodorisio violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente ed ai suoi tesserati sopra indicati.
Con atto del 19/06/2007, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo di lettere raccomandate a.r., regolarmente recapitate come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 24/09/2007 lo svolgimento dell’udienza.
Alla predetta udienza sono comparsi il rappresentate della Procura e il Presidente della Società Monteodorisio, mentre è pervenuta la memoria difensiva dell’A.C. Monteodorisio, nonché nota del 21/6/2007 a firma del Sig. D’Annunzio Fernando.
La Società Monteodorisio ha fatto rilevare l’insussistenza dei fatti contestati e delle pretese violazioni in quanto il Sig. D’Annunzio Fernando, allenatore in carica, non avrebbe potuto svolgere costantemente il suo incarico per ragioni di salute e, in sua vece, avrebbe svolto tale compito, gratuitamente, il Sig. Ciffolillo Tommaso, calciatore anziano. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata, dallo stesso D’Annunzio Fernando nella sua nota indirizzata a questa Commissione.
Nel corso della discussione, il Sig. Mirolli Marcello ha, peraltro, ammesso gli addebiti contestati ai soggetti deferiti, pur facendo rilevare di avere agito in perfetta buona fede e senza intenzione di violare alcuna norma, tenuto conto che è prassi costante nelle società dilettantistiche fare ricorso all’esperienza dei propri calciatori allorché l’allenatore in carica risulti impossibilitato a sedere in panchina. Ha, pertanto, concluso per il proprio proscioglimento e degli altri soggetti deferiti.
Il rappresentante della procura ha, invece, concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Mirolli Marcello, mesi tre d’inibizione; al Sig. Ciffolillo Tommaso, la squalifica di mesi due e alla Società Monteodorisio l’ammenda di € 300,00.
Osserva la Commissione Disciplinare che appare pacifica la sussistenza dei fatti contestati sia perché ammessi esplicitamente dal Presidente della Società Monteodorisio, sia perché documentalmente provati dagli atti acquisiti.
Risulta, peraltro, evidente che la violazione di cui i soggetti deferiti devono rispondere non appare di particolare gravità, visto che non vi è prova che il Sig. Ciffolillo Tommaso, calciatore anziano della Società Monteodorisio abbia svolto l’incarico di allenatore della squadra dietro compenso e con l’intento di violare la norma contestata. Tutto ciò in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di campionati di categorie dilettantistiche e che, verosimilmente, in caso di temporanea assenza dell’allenatore svolgano, effettivamente, tale funzione i calciatori più esperti.
Ritenuta, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni sollevate, la Commissione reputa equa la sanzione dell’inibizione di mesi uno al Sig. Mirollli Marcello, nonché la squalifica di mesi uno al calciatore Ciffolillo Tommaso ed infine l’ammenda di € 200,00 alla Società Monteodorisio.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere al Sig. Mirollli Marcello l’inibizione di mesi uno; al calciatore Ciffolillo Tommaso la squalifica di mesi uno e alla Società Monteodorisio l’ammenda di € 200,00.
DISPONE
inoltre, trasmettersi copia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 38 C.G.S.
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