COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 13 LUGLIO 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13/07/2007, ha assunto le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: avv. Gianfranco CACIA, Presidente; avv. Luigi COMBARIATI, avv. Fabio MIGLIACCIO, Componenti, Sig. Emanuele DANIELE, Segretario. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di : BELTRANO Ivan (tesserato Pol. Cancellese), LEONE Giammichele (tesserato Pol. Cancellese), DE PANDIS Domenico (tesserato Pol. Cancellese), TENUTA Francesco (tesserato Pol. Cancellese), BOSCO Diego (tesserato Pol. Cancellese), OREFICE Yuri (tesserato Pol. Cancellese), SCARDAMAGLIA Francesco (allenatore di fatto Pol. Cancellese – tesserato quale calciatore A.S. Cosentia 1995), STRAFACE Francesco (Presidente Pol. Cancellese), ALBANITO Gianluca (tesserato S.S. La Sammartinese), SAULLO Luca (tesserato S.S. La Sammartinese), IANTORNO Gaetano (tesserato A.S. Lattarico), CAPONE Antonio (tesserato A.S.D. Luzzese Calcio 99), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché delle Società POLISPORTIVA CANCELLESE 1991, S.S. LA SAMMARTINESE, A.S. LATTARICO, A.S. COSENTIA 1995 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 13 LUGLIO 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13/07/2007, ha assunto le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: avv. Gianfranco CACIA, Presidente; avv. Luigi COMBARIATI, avv. Fabio MIGLIACCIO, Componenti, Sig. Emanuele DANIELE, Segretario. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di : BELTRANO Ivan (tesserato Pol. Cancellese), LEONE Giammichele (tesserato Pol. Cancellese), DE PANDIS Domenico (tesserato Pol. Cancellese), TENUTA Francesco (tesserato Pol. Cancellese), BOSCO Diego (tesserato Pol. Cancellese), OREFICE Yuri (tesserato Pol. Cancellese), SCARDAMAGLIA Francesco (allenatore di fatto Pol. Cancellese – tesserato quale calciatore A.S. Cosentia 1995), STRAFACE Francesco (Presidente Pol. Cancellese), ALBANITO Gianluca (tesserato S.S. La Sammartinese), SAULLO Luca (tesserato S.S. La Sammartinese), IANTORNO Gaetano (tesserato A.S. Lattarico), CAPONE Antonio (tesserato A.S.D. Luzzese Calcio 99), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché delle Società POLISPORTIVA CANCELLESE 1991, S.S. LA SAMMARTINESE, A.S. LATTARICO, A.S. COSENTIA 1995 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e le memorie difensive; letta la nota della segreteria della Procura Federale fatta pervenire il 6/07/2007 prot. 49/381pf 06-07/MC; considerato che la difesa dell’incolpato Tenuta Francesco nelle note difensive, ha depositato decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro (depositata il 4/4/2007) non valutata dall’Ufficio Indagini; che la Procura Federale, con nota del 6/07/2007, ha chiesto un rinvio dell’udienza; P.Q.M. dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per ogni opportuno accertamento in ordine alla posizione del deferito Tenuta Francesco; rinvia il procedimento a data da destinarsi.
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