COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 1 della società S.C. CITTANOVESE (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 162 del 13.06.2007 (Ammenda di € 600,00, squalifica calciatore GENTILE Michele fino al 11.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 1 della società S.C. CITTANOVESE (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 162 del 13.06.2007 (Ammenda di € 600,00, squalifica calciatore GENTILE Michele fino al 11.03.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo , a termini del comunicato n° 70 della F.I.G.C. riportato sul Comunicato Ufficiale n° 109 del 02.03.2007 (Abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play-Off e Play-Out), è inammissibile poiché trasmesso fuori termine; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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