COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 2 della società POL. ACCONIA (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 164 del 20.06.2007 (Ammenda di € 860,00, squalifica calciatore MICHIENZI Francesco per CINQUE gare, squalifica calciatore DE PACE Gabriele fino al 18.12.2007, squalifica calciatore PIRAINO Davide fino al 18.12.2007, squalifiche calciatori OSCURO Giuseppe e TROVATO Roberto per QUATTRO gare, squalifica calciatore DE PACE Salvatore per DUE gare, squalifica calciatore PINGITORE Francesco per UNA gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 2 della società POL. ACCONIA (s.s.2006/2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 164 del 20.06.2007 (Ammenda di € 860,00, squalifica calciatore MICHIENZI Francesco per CINQUE gare, squalifica calciatore DE PACE Gabriele fino al 18.12.2007, squalifica calciatore PIRAINO Davide fino al 18.12.2007, squalifiche calciatori OSCURO Giuseppe e TROVATO Roberto per QUATTRO gare, squalifica calciatore DE PACE Salvatore per DUE gare, squalifica calciatore PINGITORE Francesco per UNA gara). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione inflitta alla società Acconcia è congrua ed adeguata per avere i propri sostenitori, tra l’altro, lanciato sputi all’indirizzo degli assistenti arbitrali; allo stesso modo sono congrue ed adeguate alle violazioni commesse le sanzioni inflitte ai calciatori Michienzi Francesco, De Pace Gabriele, Piraino Davide, Oscuro Giuseppe e Trovato Roberto tanto in considerazione della sosta estiva per il principio, correttamente affermato del Giudice Sportivo, della afflittività della pena; dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene le squalifiche dei calciatori De Pace Salvatore e Pingitore Francesco ai sensi dell’art. 45, comma 3 lettera a) del C.G.S.; P.Q.M.r rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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