COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per partecipare alla gara Compr. C.Vaticano – Paolana del 16.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 157 del 30.05.2007);
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 5 della società U.S. PAOLANA avverso la regolarità della gara Comprensorio C.Vaticano – Paolana (1 – 0) del 16.09.2007 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore PERCIA MONTANI Marcello. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Percia Montani Marcello non aveva titolo per partecipare alla gara Compr. C.Vaticano – Paolana del 16.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 157 del 30.05.2007);"