COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 8 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Inibizione Sig. AQUINO Rocco fino al 31.12.2007, squalifica allenatore Sig. SILVANO Cosimo fino al 30.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; rilevato che il reclamo avverso la squalifica dell’allenatore Silvano Cosimo è inammissibile essendo stato sottoscritto dal Presidente Aquino Rocco, inibito, infatti per consolidata giurisprudenza CAF il presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguarda personalmente ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima o altri tesserati di questa; tale principio riposa sul disposto dell’attuale art. 19 del C.G.S. che al comma 1, punto h) prevede che i soggetti inibiti non possono rappresentare le società in ambito federale; ritenuto che la sanzione inflitta al Presidente Aquino Rocco appare eccessiva in relazione dell’entità dei fatti accertati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Presidente Sig. AQUINO Rocco fino al 30 NOVEMBRE 2007; dichiara inammissibile il reclamo sul capo relativo alla squalifica dell’allenatore Silvano Cosimo; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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