COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 luglio 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO CASALE MACCABEI – GARA CASALE MACCABEI – CAMPOLI M.T. DEL 31.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 luglio 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO CASALE MACCABEI – GARA CASALE MACCABEI – CAMPOLI M.T. DEL 31.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., facendo seguito all’Ordinanza, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno u.s. del C.R. Campania, scioglie la riserva, di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 99 del 4.05.2007, alle pagg. 2533 e 2534. Con essa erano stati trasmessi, all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., gli atti di gara: sia quelli in ordine alla decisione del Giudice Sportivo di gara persa a carico della società Casale Maccabei, sia quelli che si riferiscono agli altri aspetti enunciati nella parte motiva della richiamata delibera (ovvero, si stralcia dal testo della decisione: “… sia in ordine all’effettiva incidenza dei fatti sulla regolarità della gara e sulla sua impossibilità di prosecuzione, sia in ordine alla veridicità delle controdeduzioni della società Campoli MT e sulla reale origine della loro spedizione, nell’ipotesi che il relativo atto risulti apocrifo”). Ovviamente, questa C.D. si era riservata le decisioni all’esito degli accertamenti medesimi. Al riguardo, questa C.D., letta la dettagliata relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (pervenuta, a mezzo raccomandata postale, in data 2 luglio 2007), in una con gli atti concernenti le dette indagini; vista la memoria, depositata presso questa C.D., dalla medesima società reclamante, mediante fax dell’8 luglio 2007, delle ore 22.49, protocollato il giorno successivo; sentita di nuovo, nella riunione odierna, la società reclamante, rileva che, a seguito degli accertamenti, eseguiti anche mediante l’audizione dei tesserati e dell’arbitro, emerge una decisiva influenza degli incidenti verificatisi, in ordine al regolare svolgimento della gara. In particolare, è comprovata l’aggressione subita da alcuni calciatori del Campoli MT (che a loro volta hanno reagito) da parte di un gruppo (circa tre-quattro) di sostenitori del Casale Maccabei, che (si stralcia testualmente dalla citata relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini) erano “entrati nello spazio antistante gli spogliatoi delle due squadre attraverso un cancello di metallo, lasciato nell’occasione aperto”. All’interno di questo gruppetto di persone, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini evidenzia la presenza del presidente della medesima società, sig. Iannace Nascenzio. Altro particolare di rilevante gravità, sottolineato nella relazione dell’Ufficio Indagini, è che (si stralcia testualmente da essa), allorquando “gli altri calciatori del Campoli, che già erano entrati negli spogliatoi, allarmati dalle urla dei propri compagini rimasti fuori… e dai numerosi colpi abbattutisi sulla porta di accesso agllo spogliatoio… uscivano dallo spogliatoio per aiutare i loro compagni, nonostante uno dei tifosi del Casale Maccabei cercasse di impedire la loro uscita, bloccando la porta di accesso degli spogliatoi”. Sul punto, il direttore di gara ha spiegato, nella sua deposizione all’Ufficio Indagini, che il tentativo di bloccare l’uscita dagli spogliatoi era ispirato dalla consapevolezza, da parte delle “persone estranee” (ovvero, del gruppetto di persone fisiche appartenenti alla società Casale Maccabei), “dell’inferiorità numerica in cui… si trovavano”. È risultato provato, altresì, che gli stessi episodi di violenza siano avvenuti alla presenza dell’arbitro della gara. Al riguardo, egli ha riferito, al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, come si rileva dalla sua relazione, “che era scoppiata una rissa, alla quale hanno partecipato sia i calciatori del Campoli, sia il gruppo di tifosi del Casale Maccabei, colpendosi reciprocamente con pugni, calci e sputi”. L’arbitro “riusciva ad identificare, tra i partecipanti alla rissa, il calciatore del Campoli, sig. Saccomanno Fernando, perché di statura alta e con capelli ricci neri, ed il calciatore del Campoli, sig. Bozzi Corrado, perché pelato”. L’arbitro ha aggiunto: “La rissa è durata circa 5 minuti e non vie erano carabinieri presenti. I carabinieri sono giunti qualche minuto dopo ed hanno cercato di separare i contendenti, senza però riuscirci immediatamente… Dopo aver assistito a questi episodi, ritornai nel mio spogliatoio e convocai i dirigenti delle due società. Prima del colloquio… nel mio spogliatoio entrarono numerose persone… essendosi verificati degli episodi di violenza, non vi erano le condizioni per continuare la gara”. A tale riguardo, non si trascuri che, all’atto della sua audizione presso il Giudice Sportivo, l’arbitro aveva riferito di aver sospeso la gara, “… ritenendo non sussistere più le condizioni per riprenderla”. Quanto alle controdeduzioni del Campoli MT, dalla relazione dell’Ufficio Indagini emerge che il presidente della società ha smentito in modo categorico che esse fossero state sottoscritte da lui, anche perché non ne aveva motivo, avendo egli ritenuto giuste le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, in quanto conformi a quanto avvenuto in occasione della gara in oggetto. Alla luce di quanto innanzi, questa C.D. osserva: - che la documentazione difensiva prodotta dalla società Casale Maccabei, mediante il reclamo presentato a questa C.D., in netto contrasto con alcuni punti essenziali del referto arbitrale e con le risultanze della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, non ha trovato alcuna conferma dall’esito degli accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini; - che la memoria, già in precedenza citata, depositata dalla società Casale Maccabei mediante fax dell’8 luglio 2007, appare incentrata su un tentativo di sminuire la gravità degli episodi, peraltro ricostruiti dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini con puntualità ed esattezza, in tutta la loro effettiva e sostanziale gravità. La finalità dichiarata si individua, per l’appunto, nel tentativo di dimostrare l’infondatezza della decisione arbitrale di sospensione della gara. La reclamante, tuttavia, non produce alcun elemento di valore essenziale, a sostegno della propria tesi, limitandosi ad alcune considerazioni, valutazioni ed osservazioni, che non possono di certo essere ritenute idonee a smentire, o sminuire, o ridurre in qualche misura, la gravità delle ripetute precisazioni arbitrali, che emerge in misura particolare da tre circostanze decisive ed inoppugnabili: 1. l’accesso, agli spogliatoi della squadra ospitata, in dispregio di ogni dovere di ospitalità ed, anzi, con una finalità aggressiva assolutamente indiscutibile, da parte dei più volte segnalati sostenitori della società Casale Maccabei, tra i quali addirittura il presidente (con evidente riflesso di responsabilità diretta, ad aggravare quella di natura oggettiva); 2. il fatto che fosse stato “lasciato… aperto” il “cancello di metallo”, attraverso il quale gli aggressori si sono introdotti nello spazio antistante gli spogliatoi; 3. gli “episodi di violenza, verificatisi nello spazio antistante gli spogliatoi delle due squadre”, acclarati dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini; - che le controdeduzioni del Campoli MT, anche se non è stato accertato da chi siano state sottoscritte (motivo per il quale non è possibile a questa C.D. determinare alcuna sanzione sul punto), in ogni caso non possono produrre alcuna influenza sulla decisione di questa Commissione; - che, quanto ai calciatori della società Campoli MT (Bozzi Corrado e Saccomanno Fernando), segnalati dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, non ci si trova al cospetto di un potenziale “bis in idem”, in quanto le risultanze degli accertamenti ne aggravano la posizione disciplinare, addebitando loro colpi “con pugni e calci”, sia pure in risposta ad un’aggressione; - che, rispetto alla mera disamina del referto arbitrale, le risultanze degli accertamenti hanno comportato due circostanze modificative, di rilevante significato: 1. che debba essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara non soltanto la società Casale Maccabei, come già determinato, nella sua citata decisione, dal Giudice Sportivo, ma anche la società ospitata, Campoli MT, in quanto è stata accertata l’attiva partecipazione, alla più volte segnalata rissa, da parte dei propri calciatori, alcuni dei quali sono usciti dal proprio spogliatoio, nonostante i tentativi del loro allenatore di fermarli, per impedire loro di prendere parte alla rissa medesima; 2. che debba essere sanzionato il presidente della società Casale Maccabei, sig. Iannace Nascenzio, per la sua partecipazione all’aggressione ai danni dei calciatori della società antagonista. Tanto premesso, a riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, questa C.D., valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto DELIBERA di respingere il reclamo della società Casale Maccabei; di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara, di cui all’epigrafe, a carico di entrambe le società (Casale Maccabei e Campoli MT); di squalificare per tre giornate di gara ciascuno, in aggiunta alla giornata inflitta dal Giudice Sportivo, i calciatori Bozzi Corrado e Saccomanno Fernando della società Campoli MT; di inibire per mesi tre il sig. Iannace Nascenzio, presidente della società Casale Maccabei; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante Casale Maccabei.
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