COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 4 ottobre 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO ARZANESE – GARA ALBA SANNIO COMP. / ARZANESE DEL 23.09.2007 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 4 ottobre 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO ARZANESE – GARA ALBA SANNIO COMP. / ARZANESE DEL 23.09.2007 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla reclamante per la gara in epigrafe in ordine alla posizione disciplinare del calciatore Malgieri Massimo, gravato da squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo ed impugnata con il reclamo in esame, rileva che il reclamo medesimo non è meritevole di accoglimento. Invero, alla luce del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova e che, sul punto, appare chiaro e circostanziato, deve valutarsi congrua la punizione disciplinare inflitta al calciatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di confermare la decisione del Giudice Sportivo; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Arzanese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it