COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°2 del 11/07/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2007 Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti). TORNEO NAZIONALE FORENSE 1 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA 1975 avverso squalifica al 16.6.2012 calc.CAMPOLO SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara – G.S. del Torneo contenuta nel C.U.n. 19 del 20.6.2007 gara LECCE – REGGIO CALABRIA del 15.6.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°2 del 11/07/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2007
Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti).
TORNEO NAZIONALE FORENSE
1 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA 1975
avverso squalifica al 16.6.2012 calc.CAMPOLO SERGIO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara - G.S. del Torneo
contenuta nel C.U.n. 19 del 20.6.2007 gara LECCE - REGGIO CALABRIA del 15.6.2007
L'A.S. CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA 1975 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza,
dianzi tutto, l'atteggiamento dell'arbitro "persecutorio e provocatorio, sin dall'inizio della gara verso il calciatore sig. SERGIO
CAMPOLO, irridendolo e facendo riferimenti oltremodo offensivi sui trascorsi calcistici dello stesso". Nel corso dell'incontro il calciatore
"uniformandosi a quanto richiesto dal proprio dirigente, manteneva un comportamento assolutamente corretto, tanto da richiedere
durante il prosieguo dell'incontro e di fronte alle reiterate provocazioni dell'arbitro, la sostituzione, per evitare situazioni che potessero
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sfociare in provvedimenti dannosi per sé e la squadra". A fine gara, alle giuste e civili rimostranze del calc. CAMPOLO, l'arbitro
rispondeva con un gesto che denotava scarsa dimestichezza con le norme del buon galateo e della buona educazione e con un frase
ironica. I toni si alzavano ed il calc. CAMPOLO si avvicinava all'arbitro al fine di protestare, ed i giocatori ed i Dirigenti del REGGIO
CALABRIA "deprecando comunque tale atteggiamento del proprio tesserato, trattenevano il CAMPOLO e lo allontanavano; nella
concitazione probabilmente il Direttore di gara subiva un colpo che si ritiene sia stato assolutamente fortuito non imputabile al
CAMPOLO, che non è in alcun modo riuscito a raggiungere mai lo stesso arbitro". Non si comprende la diagnosi assolutamente
fantasiosa di copiosa fuoriuscita di sangue, mentre a tutti i tesserati del'A.S. CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA consta invece
che il giovane arbitro presentava un quasi invisibile taglietto al labbro, certo non la conseguenza di un pugno ma, come detto, frutto di
un colpo fortuito rimediato nella concitazione del momento. Allega tre dichiarazioni di dirigenti dell'A.S. CALCIO FORENSE REGGIO
CALABRIA e, richiamandosi all'art. 25 del Torneo, chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, una sensibile riduzione della
stessa, con eventuale trasmissione degli atti al G.S. del Comitato Regionale Calabro.
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal referto di gara si rileva che al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi, il calc. CAMPOLO protestava ed
offendeva l'arbitro, agitandosi benché dirigenti e compagni cercassero di calmarlo. Divincolatosi colpiva l'arbitro con un pugno ad un
labbro, causando copiosa uscita di sangue ed una lesione al dente incisivo superiore sinistro;
- considerato che l'art. 25 del Regolamento del Torneo stabilisce che "il G.S. del Torneo può infliggere squalifiche sino alla
conclusione del Torneo, con eventuale deferimento al G.S. del Comitato Regionale territorialmente competente dei calciatori ritenuti
meritevoli di più gravi sanzioni";
d e l i b e r a
- di confermare la squalifica del calc. CAMPOLO SERGIO sino al 30.6.2007, termine del Torneo, invece che sino al
16.6.2012 come deliberato in primo grado, e di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Calabro per la valutazione
del comportamento messo in atto dal predetto calciatore nella gara sopra indicata .
Dispone per la restituzione della tassa versata.
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