COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 03/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RIUNIONE DELL’1 OTTOBRE 2007 . CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 7 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN ROCCO 2OO1 per presunta irregolarità gara COTIGNOLA – SAN ROCCO del 16.9.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 03/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RIUNIONE DELL’1 OTTOBRE 2007 . CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 7 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAN ROCCO 2OO1 per presunta irregolarità gara COTIGNOLA – SAN ROCCO del 16.9.2007 La POL. SAN ROCCO 2001 eccepisce in ordine alla gara sopra indicata per la posizione irregolare del giocatore RONDININI ANDREA “che non ne aveva titolo. Infatti da comunicato n. 39 datato 18.4.2007 del C.P. di Ravenna il G.S., in base al referto dell’ultima gara di campionato del 15.4.2007, infliggeva al RONDININI ANDREA la squalifica di una gara per recidiva in ammonizioni, ed essendo terminato il campionato, la squalifica è da intendersi da scontare nella stagione seguente. Pertanto chiediamo la verifica di quanto sopra esposto e decisione in merito”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 39 del C.P. di Ravenna, datato 18.4.2007, il calc. RONDININI ANDREA, fra i calciatori non espulsi dal campo, risulta squalificato per 1 giornata di gara per IV^ ammonizione; - valutato, pertanto, che il calc. RONDININI ANDREA ha partecipato, nelle file dell’A.S.CALCIO COTIGNOLA, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : Cotignola 1 – San Rocco 0) senza averne titolo , in quanto la predetta squalifica non era stata ancora scontata; - visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.COTIGNOLA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara COTIGNOLA – SAN ROCCO del 16.9.2007 ed al calc. RONDININI ANDREA 1 giornata di squalifica.Nulla dispone per la tassa non versata
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