COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 03/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.GALEAZZA per presunta irregolarità gara GALEAZZA – ATLETIC CENTO del 16.9.2007
COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°14 del 03/10/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.GALEAZZA
per presunta irregolarità
gara GALEAZZA – ATLETIC CENTO del 16.9.2007
Il reclamo di cui all’oggetto, erroneamente inviato ad altro Organo della giustizia sportiva, non può essere
preso in esame in quanto inoltrato alla controparte ad un indirizzo (Campo Sportivo) diverso da quello riportato
sull’annuario 2006/2007 del C.R.E.R.(quello relativo alla stagione sportiva corrente è in corso di stampa) e da quanto
indicato nella scheda di iscrizione al campionato 2007/2008, per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente
adempiuto alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un eventuale contraddittorio. La Commissione,
pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.GALEAZZA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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