COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 17/10/2007 CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 3 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.VILLANOVA 96 per presunta irregolarità gara VILLANOVA – BORGOTARO del 30.9.2007

COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 17/10/2007 CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 3 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.VILLANOVA 96 per presunta irregolarità gara VILLANOVA - BORGOTARO del 30.9.2007 Il G.S.VILLANOVA 96, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto “la società S.S.D.BORGOTARO CALCIO schierava il giocatore RUGGERI NICOLAY, nonostante fosse squalificato, come risulta dall’elenco residuo sanzioni per la stagione sportiva 2006/2007 del campionato di Prima Categoria”. La Commissione, - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 41 del C.R.E.R. datato 3.5.2007, fra i calciatori espulsi, risulta squalificato per 1 gara il calc.RUGGERI NICOLAY”; - preso atto che le norme che regolano le sanzioni a carico dei calciatori (art.19 C.G.S.), ricordate nel C.U., alla pag.952 dispongono che “Tutte le altre squalifiche(in precedenza si trattava delle ammonizioni) irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play out”; - ricordato che l’ Elenco residuo sanzioni stagione sportiva 2006/2007, come chiaramente indicato sullo stesso “è puramente indicativo”; - verificato che il calc.RUGGERI NICOLAY non ha preso parte alla gara di play out Marsaglia - Borgotaro del 6.5.2007 ; - valutato, pertanto, che il calc. RUGGERI NICOLAY ha partecipato alla gara di cui all’oggetto, nelle file della S.S.BORGOTARO CALCIO, con pieno titolo, avendo già scontata la sanzione di cui al C.U.n.41; d e l i b e r a - di respingere il reclamo inoltrato dal G.S.VILLANOVA 96, confermando il risultato acquisito sul campo : VILLANOVA 1 – BORGOTARO 2. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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