COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 17/10/2007 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 16 RECLAMO PROPOSTO DA OR.SA. avverso squalifica per 3 giornate calc.BOSCHI PAOLO e DELLA GIUSTINA PIETRO, al 3.11.2007 all.BERTINI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 11 del 3.10.2007 gara SORAGNA – OR.SA. del 29.9.2007

COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 17/10/2007 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 16 RECLAMO PROPOSTO DA OR.SA. avverso squalifica per 3 giornate calc.BOSCHI PAOLO e DELLA GIUSTINA PIETRO, al 3.11.2007 all.BERTINI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 11 del 3.10.2007 gara SORAGNA – OR.SA. del 29.9.2007 La società OR.SA., della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo : 1) circa i comportamenti addebitati all’all.BERTINI “è di tutta evidenza che o l’arbitro ha commesso l’errore di non espellere l’allenatore, in quanto l’atteggiamento del BERTINI avrebbe comunque psicologicamente influenzato il suo operato nel prosieguo della partita o il Direttore di gara ha troppo negativamente enfatizzato, con ciò fuorviando il giudizio di I° grado, un colloquio da ritenersi costr uttivo tra allenatore, responsabile della propria squadra, e l’arbitro”; 2) sul comportamento dei giocatori BOSCHI e DELLA GIUSTINA, il Presidente della Società “ha provveduto ad interpellare i ragazzi i quali, pur ammettendo il BOSCHI di essersi recato dietro la panchina del Soragna dopo l’espulsione e il DELLA GIUSTINA di essersi tolto la maglia prima di uscire dal campo, non riferiscono di aver proferito frasi così 270 pesanti e colorite nei confronti del Direttore di gara, ancorché ampiamente da essi contestato”. Chiede l’annullamento della squalifica dell’all.BERTINI ed una riduzione delle sanzioni a carico dei giocatori. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica al 3.11.2007 dell’all.BERTINI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.b) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede, e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino a un mese”), parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - rilevato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.BOSCHI, espulso per doppia ammonizione, all’uscita dal terreno di gioco offendeva l’arbitro e, oltre la rete di recinzione, posizionatosi dietro la panchina del Soragna, ne insultava e minacciava l’allenatore; 2) il calc.DELLA GIUSTINA , espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco, dopo essersi tolta la maglia, rivolgeva all’arbitro frasi minacciose; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc.BOSCHI PAOLO e DELLA GIUSTINA PIETRO, fermo restando il provvedimento a carico dell’all.BERTINI MARCO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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