COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11/ del 13/09/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ LOCOMOTIV BELLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2008 INFLITTA AL CALCIATORE OLIVIERI MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE / LOCOMOTIV BELLANTE DISPUTATA IL 4/6/07 PER IL TORNEO “DI FABIO” (C.U. N° 74 del 21/6/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11/ del 13/09/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ LOCOMOTIV BELLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2008 INFLITTA AL CALCIATORE OLIVIERI MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE / LOCOMOTIV BELLANTE DISPUTATA IL 4/6/07 PER IL TORNEO “DI FABIO” (C.U. N° 74 del 21/6/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Locomotiv Bellante ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver l’Olivieri, ripetutamente ingiuriato e minacciato l’arbitro e per avergli indirizzato sputi all’atto dell’espulsione, raggiungendolo sia sul viso, sia sulla divisa. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore non avrebbe minacciato, né colpito con sputi l’arbitro, trovandosi, peraltro, ben lontano dallo stesso. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato di avere espulso l’Olivieri per doppia ammonizione e che, da distanza ravvicinata, avrebbe dapprima ingiuriato e minacciato lo stesso direttore di gara e lo avrebbe, poi, raggiunto con sputi sul viso e sulla divisa. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha riferito con estrema chiarezza i comportamenti oggetto di sanzione. Va, per contro, sottolineato, che quest’ultima deve ritenersi congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti in quanto lo sputo è un gesto estremamente riprovevole e deprecabile meritando, come tale, la sanzione adottata dal primo giudice. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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