COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 17/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOLVE PER LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LO PONTE GIUSEPPE SCHIERATO NELLA GARA DEL 23.09.2007 TRA IL ROCCANOVA ED IL REAL TOLVE.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 17/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOLVE PER LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LO PONTE GIUSEPPE SCHIERATO NELLA GARA DEL 23.09.2007 TRA IL ROCCANOVA ED IL REAL TOLVE. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società REAL TOLVE per la posizione irregolare del calciatore LO PONTE GIUSEPPE, schierato dalla società Roccanova nella gara disputata il 23.09.2007 tra il Roccanova e il Real Tolve; Acquisita dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Basilicata certificazione in merito alla posizione del calciatore Lo Ponte Luigi, nato il 22.06.1974; Letto l’art. 32 bis delle NOIF il quale consente ai calciatori che abbiano superato il 25° anno di età di ottenere lo svincolo con una comunicazione da inviare con raccomandata a/r nel periodo 15 giugno - 15 luglio di ciascun anno al Comitato ed alla società di appartenenza; Evidenziato che la richiamata normativa consente ai calciatori, una volta ottenuto lo svincolo, di tesserarsi per altra società con un tesseramento che dura fino al 30 giugno di ciascun anno e, anche se il calciatore rimane nella stessa società, per esso, ogni anno, deve essere rinnovato il tesseramento; Preso atto che dalla documentazione acquisita risulta che il calciatore in questione richiedeva nel giugno 2003, si sensi del già citato art. 32 bis delle NOIF, lo svincolo per decadenza dal tesseramento e veniva tesserato in data 27.10.2006 con la società Roccanova e che detto tesseramento terminava in data 1.7.2007; Considerato che alla data della disputa della gara del 23.9.2007 il calciatore Lo Ponte Giuseppe risulta essere svincolato e, quindi, lo stesso ha preso parte alla gara tra il Roccanova ed il Real Tolve in posizione irregolare; Considerato che sia il calciatore che la società sono tenute alla conoscenza dello Statuto e delle Norme Federali; P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso infligge alla società ROCCANOVA la perdita della gara in esame con il seguente punteggio: ROCCANOVA-REAL TOLVE 0-3; - infligge al calciatore LO PONTE Giuseppe la squalifica per 1(una)giornata: - Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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