COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 17/10/2007 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ SATRIANO AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE, COME DA C.U. N. 21 DEL 26.09.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 17/10/2007
6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ SATRIANO AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE, COME DA C.U. N. 21 DEL 26.09.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SATRIANO avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al calciatore FRINGUELLO Davide, come da CU n. 21 del 26.09.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che la condotta posta in essere dal calciatore Fringuello Davide deve intendersi e considerarsi violenta ma non di particolare gravità sia perché a seguito della condotta medesima non ci sono state conseguenze fisiche, sia perché l’episodio di violenza ha visto coinvolti due calciatori;
Ritenuto, pertanto, che l’episodio de quo può rientrare nella fattispecie prevista dall’art.19, comma 4, lettera b, del CGS;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto ricorso, la squalifica inflitta al calciatore Fringuello Davide viene ridotta a 4(quattro) giornate;
- si dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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