COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSI DELLA SOCIETA’ ATELLA M.VULTURE E DEL SIGNOR BOCHICCHIO GIACOMO ILARIO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCHICCHIO GABRIELE FINO AL 6.6.2012 COME DA CU N. 37 DEL 7.6.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSI DELLA SOCIETA’ ATELLA M.VULTURE E DEL SIGNOR BOCHICCHIO GIACOMO ILARIO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCHICCHIO GABRIELE FINO AL 6.6.2012 COME DA CU N. 37 DEL 7.6.2007. Letto i ricorsi ritualmente proposti sia dalla società ATELLA M.VULTURE sia dal signor BOCHICCHIO GIACOMO ILARIO, nella sua qualità di esercente la patria potestà genitoriale sul minore Bochicchio Gabriele, avverso la squalifica inflitta al suddetto calciatore Bochicchio Gabriele fino al 6.6.2012 per provvedimenti disciplinari assunti dopo la gara degli allievi provinciali Lauria-Atella M.Vulture del 3.6.2007, come da CU Provinciale n.37 del 7.6.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante nonché il signor Bochicchio Giacomo Ilario in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Bochicchio Gabriele, che ne avevano fatto regolare richiesta; Ascoltato il D.G. in merito ai fatti per cui è procedimento; Considerato che dall’istruttoria è emerso che i fatti per cui è procedimento sono stati commessi dal calciatore Giura Saverio e non dal citato Bochicchio Gabriele; Rilevato che in data 15-10.2007 veniva ascoltato il calciatore Giura Saverio che si autoaccusava dei fatti per cui è procedimento, assumendosene la piena responsabilità; Ascoltato nuovamente, in data 8.10.2007, il D.G. che precisava di essere stato colpito da dietro con un pugno alla tempia sinistra da un giocatore dell’Atella M.Vulture, ma di non essere certo che a commettere il fatto fosse stato il Bochicchio Gabriele, che veniva riportato sul referto arbitrale come esecutore del gesto soltanto perché era, al momento del fatto, il più vicino ed indossava ancora la casacca, a differenza degli altri che l’avevano già tolta; Rilevato, altresì, che il calciatore Bochicchio Gabriele durante l’incontro veniva espulso dal campo, ma indebitamente vi rimaneva contribuendo vieppiù ad esasperare gli animi; P.Q.M. - in riforma della decisione assunta dal G.S. come da CU 37 del 7.6.2007, riduce la squalifica inflitta al calciatore BOCHICCHIO GABRIELE fino al 31.12.2007; - infligge al calciatore GIURA SAVERIO la squalifica di anni 5(cinque); - infligge alla società ATELLA MONTICCHIO l’ammenda di euro 200.00 per responsabilità diretta ed oggettiva riferibile alla condotta di propri tesserati; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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