COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 18 RECLAMO PROPOSTO DA POL.OZZANESE avverso squalifica per 3 giornate calc. FINESSI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara OZZANESE – CLUB BIANCOCELESTE del 7.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 18 RECLAMO PROPOSTO DA POL.OZZANESE avverso squalifica per 3 giornate calc. FINESSI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara OZZANESE – CLUB BIANCOCELESTE del 7.10.2007 La POL.OZZANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “il ns.giocatore, espulso all’incirca al 20° del 2° tempo per doppia ammonizione, usciva dal campo logicamente contrariato, ma senza proteste eccessive”. L’arbitro, fatta la doccia, saliva sulla sua auto e nell’uscire non ha assolutamente incrociato il ns.giocatore MIRKO FINESSI, che intanto si era già allontanato”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.FINESSI, espulso per doppia ammonizione, a fine gara, da una distanza di circa 10 metri, gli indirizzava ripetuti epiteti offensivi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FINESSI MIRKO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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