COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 19 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.TORCONCA avverso squalifica per 3 giornate calc. BAGLI GIORDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara SCOT DUE EMME – TORCONCA del 7.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 19 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.TORCONCA avverso squalifica per 3 giornate calc. BAGLI GIORDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara SCOT DUE EMME - TORCONCA del 7.10.2007 L’A.C.TORCONCA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “il comportamento del calciatore è stato certamente deprecabile, ma che la sua condotta irregolare non ha avuto alcun seguito e si è consumata nel breve volgere del gesto reattivo(a fine gara dialogava garbatamente con il direttore di gara per chiedere, e dare, delucidazioni sull’accaduto) e ritiene che la sanzione possa essere comunque effettivamente ridimensionata in relazione a quanto realmente accaduto”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BAGLI GIORDO, capitano dell’A.C.TORCONCA, veniva espulso perché, a gioco fermo, in reazione, colpiva un giocatore avversario con un calcio alle caviglie, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BAGLI GIORDO Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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