COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 20 RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR CEVENINI ROBERTO – all.Pontelangorino Calcio avverso squalifica al 30.11.2007 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 3.10.2007 gara PONTELANGORINO – MIRABELLO del 30.9.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 20 RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR CEVENINI ROBERTO – all.Pontelangorino Calcio avverso squalifica al 30.11.2007 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 3.10.2007 gara PONTELANGORINO – MIRABELLO del 30.9.2007 Il sig.CEVENINI ROBERTO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che egli “ha solamente diviso una presunta lite fra calciatori della mia squadra e quella avversaria. Il Direttore di gara intervenuto anche lui, sicuramente a mio parere, ha preso una decisione troppo severa nei mieri confronti non valutando le mie buone intenzioni di soffocare sin dall’inizio una probabile zuffa”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’all.CEVENINI, che aveva fatto richiesta di audizione e che era stato tempestivamente invitato, non si è presentato all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che è vero che l’all.CEVENINI è intervenuto per calmare gli animi dei giocatori delle due compagini, come è altrettanto vero che lo stesso lo ha lievemente spintonato al petto e ad un braccio, indirizzandogli nel contempo frasi irriguardose; - ritenuto che il comportamento messo in atto dall’all.CEVENINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 15.11.2007 la squalifica dell’all.CEVENINI ROBERTO. Dispone per la restituzione della tassa versata.
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