COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VOLTANESE avverso squalifica per 3 giornate calc. POGGIALI DANIEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara CONSANDOLO – VOLTANESE del 7.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 22 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VOLTANESE avverso squalifica per 3 giornate calc. POGGIALI DANIEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara CONSANDOLO – VOLTANESE del 7.10.2007 L’A.S.VOLTANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “le mani del sig.POGGIALI non si sono mai appoggiate al petto del direttore di gara, in quanto colui che lo allontanava era un dirigente della società”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; 301 - atteso che dal circostanziato referto di gara si rileva che il calc.POGGIALI, espulso per doppia ammonizione, a fine gara, appoggiate, senza violenza, le mani al petto dell’arbitro, gli rivolgeva frasi irriguardose, scusandosi successivamente per il comportamento tenuto; - valutata che la condotta posta in essere dal calc.POGGIALI possa essere punita con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.POGGIALI DANIEL. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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