COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 30.08.2007 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. SAN PIETRO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore PONTE TOMAS della Pol. AUDAX Forni di Sotto nella gara Pol. AUDAX – A.S.D. SAN PIETRO disputata il 05.08.07 valida per il Campionato Carnico di II Categoria.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 30.08.2007
Delibera Della Commissione Disciplinare
RECLAMO della A.S.D. SAN PIETRO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore PONTE TOMAS della Pol. AUDAX Forni di Sotto nella gara Pol. AUDAX – A.S.D. SAN PIETRO disputata il 05.08.07 valida per il Campionato Carnico di II Categoria.
Con tempestivo reclamo, la A.S.D. SAN PIETRO ha chiesto che la Commissione Disciplinare Territoriale infligga alla Pol. AUDAX, ai sensi dell’art. 46/3 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, terminata con la vittoria dell’AUDAX per 4-2, per aver essa fatto partecipare il calciatore PONTE Tomas già inserito dalla stessa Società in lista di svincolo ex art. 107 Noif e, come tale, asseritamente privo di titolo per prendervi parte.
Il reclamo è ammissibile in quanto inviato nei termini di sette giorni e comunicato anche a controparte.
Il presidente dell’AUDAX ha fatto richiesta di audizione senza darne comunicazione alla A.S.D. SAN PIETRO, e quindi in violazione del diritto di controparte al contraddittorio.
La C.D. Territoriale FVG,
Ritenuto di non ammettere la richiesta di audizione dell’AUDAX in considerazione del mancato invio di tale istanza a controparte;
Acquisiti attraverso il Comitato di Tolmezzo il referto di gara e l’elenco calciatori, da cui risulta che effettivamente il calciatore PONTE Tomas (con la coincidente indicazione della data di nascita, ma non del nome, identificato per “Thomas”) ha preso parte alla gara;
Acquisiti attraverso il Comitato Regionale F.V.G. la “lista di svincolo” e la scheda nominale del calciatore PONTE Tomas, da cui emerge che lo stesso, tesserato con vincolo definitivo per la Pol. AUDAX di Forni di Sotto, risulta effettivamente posto da parte della Società in regime di “svincolo” a fare tempo dal 17.07.07;
Letto l’art. 107 Noif che dispone, tra l’altro che non è sufficiente di per sé l’inclusione da parte della Società del nominativo di un calciatore nella “lista di svincolo” perché la Società deve formalmente comunicare con raccomandata a.r. al calciatore l’inserimento del suo nominativo nella “lista di svincolo”;
Considerato, ancora, che è possibile un ricorso alla Commissione Tesseramenti da parte dell’interessato avverso l’inserimento del proprio nominativo nella lista di svincolo;
Ritenuto così che innanzitutto vada accertato se la procedura di “svincolo” si sia perfezionata non solo con la comunicazione per raccomandata al calciatore, ma anche col trascorrere dei termini per l’eventuale ricorso;
Ritenuto inoltre che i concetti di “tesseramento” per una Società affiliata alla F.I.G.C., inteso come assoggettamento dell’atleta all’Ordinamento della F.I.G.C. per il tramite di una Società affiliata, e di “vincolo sportivo” inteso quale limitazione alla libertà del calciatore non professionista di fornire le proprie prestazioni sportive (ovvero di “tesserarsi”) a favore di altra Società nell’ambito della F.I.G.C., non siano necessariamente coincidenti, e che l’ipotetico “svincolo” di un nominativo possa, almeno astrattamente, non comportare di per sé automatica cessazione del suo “tesseramento” per quella Società fino a quando non si perfezioni il “tesseramento” per altra Società;
Ritenuto, così, ipotizzabile che il calciatore PONTE, pur formalmente inserito in “lista di svincolo”, abbia pur sempre mantenuto alla data del 05.08.07 il tesseramento F.I.G.C. per la AUDAX;
Considerato che l’accertamento del perfezionarsi o meno della procedura di svincolo e del contenuto del rapporto tra svincolo e tesseramento, sia essenziale e pregiudiziale alla decisione che dovrà assumere questa Commissione Disciplinare, ma che tale accertamento sia di competenza esclusiva della Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art. 47 terzo comma C.G.S. (La Commissione Tesseramenti ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori);
Letto il cui quarto comma dell’art. 47 C.G.S. che recita: Il procedimento è instaurato: … b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; …
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale FVG
• sospende il presente procedimento;
• rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti affinché preliminarmente decida:
1) se alla data del 05.08.07 l’inserimento del calciatore PONTE Tomas nella lista di svincolo ex art. 107 NOIF si fosse perfezionato a termini regolamentari e, in caso affermativo,
2) quale sia stata alla data del 05.08.07 la condizione del calciatore, e particolarmente: se il calciatore, inserito in “lista di svincolo”:
a) abbia mantenuto ovvero abbia perduto il “tesseramento” F.I.G.C. per la Pol. AUDAX, ovvero se
b) abbia mantenuto il “tesseramento” per la Pol. AUDAX ma abbia perso la facoltà di prendere parte alle gare organizzate dalla Federazione nella squadra per cui resta tesserato.
• si riserva ogni valutazione all’esito di tale giudizio
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