COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO TROTTA PRESIDENTE DELLA A.S. TERRACINA CALCIO 1925 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA CALCIO 1925 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO TROTTA PRESIDENTE DELLA A.S. TERRACINA CALCIO 1925 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA CALCIO 1925 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 CGS La Procura Federale con nota del 6 giugno 2007 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio del Sig. Stefano Trotta, Presidente dell’A.S. Terracina Calcio 1925, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e della Società A.S. Terracina Calcio 1925 per violazione dell’articolo 2 comma 4 del CGS. Nell’atto di deferimento si contesta al Sig. Trotta, nella spiegata qualità, di aver sottoscritto un impegno ad iscrivere nella lista di svincolo suppletiva della stagione 2006-2007 il calciatore tesserato Alessio Biagetti, impegno poi non onorato in quanto il nominativo del calciatore non venne mai effettivamente iscritto in lista, inducendo peraltro in errore il calciatore ed altra società federale che avevano sottoscritto un nuovo atto di tesseramento, nel convincimento dell’avvenuta iscrizione in lista di svincolo. Della violazione ascritta al tesserato viene altresì chiamata a rispondere la società di appartenenza, ai sensi della citata disposizione regolamentare. La Commissione Disciplinare fissava quindi la riunione del 27 giugno 2007 per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie. I soggetti deferiti non facevano pervenire alcuno scritto difensivo. Nella riunione fissata era presente solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità per i soggetti deferiti e l’irrogazione dell’inibizione per mesi uno a carico del Presidente Trotta Stefano e per l’ammenda di € 500,00 a carico dell’A.S. Terracina 1925 s.r.l. . La Commissione Disciplinare, nell’assenza di alcun ulteriore ed utile elemento a discarico, non può che ritenere sussistenti i fatti ascritti così come accertati dall’Organo Federale di indagine. Nel mentre non appare provata la prospettazione della Società Terracina che ha affermato, con separato atto di denuncia, di essere sostanzialmente ricattata dal calciatore Biagetti che, in diverse occasioni, minacciava di non scendere in campo se non gli fosse stato concesso lo svincolo, è provato per tabulas che la Società con atto a firma del Presidente, si impegnò ad iscriverlo in lista di svincolo, senza poi onorare tale impegno. Anche a voler accedere alla tesi difensiva, in ogni caso, si sarebbe dovuto contestare alla Società Terracina, una prima sostanziale acquiescenza alle richieste del calciatore, a cui avrebbe dato luogo un tardivo ripensamento. La Società, se pure si volesse dar credito alle sue denunce, avrebbe dovuto sin dall’inizio deferire il calciatore per l’asserito comportamento ricattatorio, e non cedere in primo momento alle sue richieste, salvo poi tentare di tornare sui passi già percorsi con la denuncia inoltrata. Le richieste dell’Organo requirente appaiono quindi fondate e congrue rispetto agli occorsi. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso, DELIBERA Di comminare alla società A.S. Terracina 1925 s.r.l. l’ammenda di € 500,00 ed al suo Presidente Stefano TROTTA l’inibizione di mesi uno. Si comunichi agli interessati.
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