COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. C.L. PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BORGHI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 29 DEL 20.9.2007 (Gara: A.S.D. FORMIA – C.L. PRIVERNO del 16.9.2007 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. C.L. PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BORGHI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 29 DEL 20.9.2007
(Gara: A.S.D. FORMIA – C.L. PRIVERNO del 16.9.2007 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale ribadisce che si è trattato di un equivoco e che le espressioni irriguardose sono state rivolte dal calciatore in argomento al dirigente della Società che ritardava a consegnargli le chiavi dello spogliatoio; esclude di aver rivolto frasi irriguardose all’arbitro;
ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla Società A.S.D. C.L. PRIVERNO non possano essere prese in considerazione, in quanto dal referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il comportamento del BORGHI è stato nella circostanza oltremodo irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ritardando tra l’altro l’uscita dal campo;
considerato peraltro che la pena irrogata al calciatore in questione è stata comminata secondo il minimo di quella edittale fissata dal Codice di Giustizia Sportiva;
detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore BORGHI STEFANO.
La tassa reclamo va incamerata.
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