COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TAJAROL STEFANO (TESS. PALESTRINA) PARTECIPANTE ALLA GARA PALESTRINA – MONTEROTONDO SCALO DEL 16.9.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO SCALO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TAJAROL STEFANO (TESS. PALESTRINA) PARTECIPANTE ALLA GARA PALESTRINA – MONTEROTONDO SCALO DEL 16.9.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
considerato che la reclamante rileva l’irregolare posizione del calciatore TAJAROL STEFANO (Palestrina) in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione dichiarata con il C.U. 114 del 21.6.2007;
rilevato che il calciatore in questione risulta effettivamente squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione per essere stato ammonito nell’ultima gara dei play off del Campionato di Promozione, quanto giocava con la U.S. CAVESE;
rilevato che, a mente dell’art. 22 n. 6 del C.G.S., la sanzione andava scontata nella prima gara di Campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza e quindi la posizione del calciatore va considerata irregolare;
DELIBERA
Di comminare alla Società PALESTRINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. DONADIO STEFANO fino al 19.10.2007;
di squalificare il calcaitore TAJAROL STEFANO per 1 giornata di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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