COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCADARCE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GIGLI PARIDE E LIQUORI DAMOCLE (TESS. FONTECHIARI) PARTECIPANTI ALLA GARA FONTECHIARI – ROCCADARCE DEL 30.9.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCADARCE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GIGLI PARIDE E LIQUORI DAMOCLE (TESS. FONTECHIARI) PARTECIPANTI ALLA GARA FONTECHIARI - ROCCADARCE DEL 30.9.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori GIGLI PARIDE e LIQUORI DAMOCLE in quanto in posizione di squalifica per un residuo di sanzione comminata al primo con il C.U. n. 113 del 14.6.2007 ed al secondo con il C.U. n. 101 del 17.5.2007, rispettivamente per gare del Campionato Juniores Provinciale e di I Categoria con la Società CITTA’ DI SORA; Considerato che le due squalifiche in forza dell’art. 22 n. 6 del C.G.S., andavano scontate nella prima gara utile della stagione 2007/2008 della prima squadra della Società FONTECHIARI con cui risultano tesserati dal 15.9.2007; ritenuto infine che tale gara era appunto quella FONTECHIARI – ROCCADARCE del 30.9.2007 e quindi la posizione di entrambi deve essere considerata irregolare; DELIBERA Di comminare alla Società FONTECHIARI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig.ra PENNACCHIA TIZIANA fino al 31.10.2007; di squalificare i calciatori GIGLI PARIDE e LIQUORI DAMOCLE per 1 giornata ulteriore di gara. La tassa reclamo va restituita.
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