COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL SAN PIETRO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TRAVISANO EMANUELE (TESS. RES ROMA) PARTECIPANTE ALLA GARA RES ROMA – CASTEL SAN PIETRO ROMANO DEL 29.9.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL SAN PIETRO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TRAVISANO EMANUELE (TESS. RES ROMA) PARTECIPANTE ALLA GARA RES ROMA – CASTEL SAN PIETRO ROMANO DEL 29.9.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
considerato che la reclamante rileva l’irregolare posizione del calciatore TRAVISANO EMANUELE (RES ROMA) in quanto squalificato per 2 gare, come da Comunicato Ufficiale n. 101 del 17.5.2007;
rilevato che in effetti il calciatore in argomento risulta in posizione irregolare, per aver scontato solo 1 giornata di squalifica nell’incontro del 20.5.2007 e quindi avrebbe dovuto scontare la successiva gara nell’incontro in oggetto del presente ricorso;
quanto sopra premesso, accertata la irregolarità della partecipazione del calciatore TRAVISANO alla gara in esame;
visto l’art. 17 comma 5 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di comminare alla Società RES ROMA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig.ROBERTI PAOLO fino al 26.10.2007;
di squalificare il calciatore TRAVISANO EMANUELE per 1 giornata ulteriore di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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