COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MICHELETTI FEDERICO, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 23 DEL 6.9.2007 (Gara: ROMA OTTO T.M. – ROMA SEI – TORNEO MEMORIAL EZIO MASSIMI)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MICHELETTI FEDERICO, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 23 DEL 6.9.2007 (Gara: ROMA OTTO T.M. – ROMA SEI – TORNEO MEMORIAL EZIO MASSIMI) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la ricorrente, che ha censurato severamente i comportamenti posti in essere sia dai propri sostenitori che dal calciatore MICHELETTI, ha invocato una riduzione delle sanzioni, tenuto conto del fattivo prodigarsi del dirigente per porre fine alle intemperanze del pubblico, nonché del particolare stato d’animo del calciatore che, dopo aver subito un fallo, non sanzionato dall’arbitro, ha ritenuto che questi fosse prevenuto nei suoi confronti. Per quanto concerne l’ammenda comminata alla Società ROMA OTTO T.M., va precisato che il Giudice Sportivo, come risulta dalla motivazione del provvedimento, ha già attenuato la misura della sanzione pecuniaria, proprio in considerazione del fattivo comportamento del Dirigente. Per le gravi intemperanze dei sostenitori (reiterati cori offensivi nei confronti della terna arbitrale, ripetuto lancio di sputi contro l’Assistente dell’Arbitro che veniva colpito sul collo, sulla fronte e sulla guancia sinistra, e lancio di contenitori vuoti che colpivano lo stesso Assistente sulla schiena e sulle gambe) avrebbe infatti dovuto essere irrogata una sanzione pecuniaria ben più onerosa. Quanto poi al calciatore MICHELETTI, va ribadita innanzitutto l’assoluta intollerabilità del suo comportamento (alla notifica dell’espulsione sputava verso l’arbitro senza colpirlo; nell’uscire dal campo insultava e lanciava ripetuti sputi contro l’Assistente dell’Arbitro, che veniva colpito dapprima sulla maglia e sulla parte laterale del viso e successivamente sulla schiena e sul collo). Dovendosi tuttavia tenere conto di un necessario criterio di gradualità, per l’ipotesi di gesti simili ancor più gravi e riprovevoli (sputi sul viso da breve distanza), che gli Organi di Giustizia Sportiva hanno abitualmente sanzionato con maggior rigore, si ritiene di ridurre parzialmente la sanzione inflitta. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al calciatore MICHELETTI FEDERICO, riducendo la squalifica dal 31 maggio 2010 al 30 novembre 2009. Di confermare l’ammenda di € 600,00 a carico della Società ROMA OTTO T.M. La tassa reclamo va restituita.
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