COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MORETTI MARIO (SOC. IVO ROMA F.C.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 DELL’11.10.2007 (Gara: PONTE GALERIA COMMERCITY – IVO ROMA C.F. dell’11.10.2007 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MORETTI MARIO (SOC. IVO ROMA F.C.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 DELL’11.10.2007 (Gara: PONTE GALERIA COMMERCITY – IVO ROMA C.F. dell’11.10.2007 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Esaminati gli atti ufficiali; visto il reclamo in epigrafe redatto dal calciatore MORETTI MARIO della Società IVO ROMA F.C., con il quale chiede la riduzione della sanzione comminatagli, ponendo in evidenza il suo stato di nervosismo per l’andamento della gara ed in relazione ad un grave fallo subito da un suo compagno di squadra, reagiva offendendo l’arbitro. A suo parere la sanzione appare eccessiva in relazione a quanto accaduto. Osservato che la descrizione effettuata dall’arbitro nel referto è da ritenersi precisa e dettagliata e che in caso di discordanza con quanto rileva il ricorrente, prevale il contenuto del rapporto arbitrale che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. è da ritenersi fonte unica e privilegiata di prova; considerato tra l’altro che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo è quella abitualmente irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi; detto ciò questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso presentato dal calciatore MORETTI MARIO confermando la squalifica per n. 3 gare a carico del predetto calciatore. La tassa reclamo va incamerata.
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