COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL SASSOFERRATO GENGA avverso sanzioni merito gara Real Sassoferrato Genga – Foligno, del 17.6.2007 – Torneo 1° Memorial “Nello Saltutti” – Categoria Allievi – Com. Uff. n. 57 del 27.6.2007 del Comitato Regionale Marche – Settore Giovanile e Scolastico.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL SASSOFERRATO GENGA avverso sanzioni merito gara Real Sassoferrato Genga – Foligno, del 17.6.2007 – Torneo 1° Memorial “Nello Saltutti” - Categoria Allievi – Com. Uff. n. 57 del 27.6.2007 del Comitato Regionale Marche - Settore Giovanile e Scolastico. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche - Settore Giovanile e Scolastico comminava la sanzione dell’ammenda di € 300,00 all’A.S.D. Real Sassoferrato Genga ed al calciatore Narlè Pasquale la squalifica fino al 30 settembre 2007. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Sassoferrato Genga chiedendo, in via preliminare, l’annullamento delle sanzioni impugnate per incompetenza territoriale del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche; nel merito: in via principale, l’annullamento delle sanzioni perché i fatti non si sono verificati; in via subordinata, una riduzione delle stesse. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ribadito le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la Reclamante, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. Va preliminarmente affrontata la questione riguardante la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Settore Giovanile e Scolastico che ha emesso l’impugnata delibera. In merito, va rilevato che la gara, oggetto del presente procedimento, si è disputata a Gualdo Tadino (PG), nell’ambito del Torneo 1° Memorial “Nello Saltutti”, categoria Allievi, il cui Regolamento, all’art. 12, prevede che la disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di competenza e quindi del Comitato Locale di Gubbio. Questo Collegio, pertanto, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla Reclamante, rileva l’incompetenza del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche ed individua nel Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Locale di Gubbio quello competente a decidere. Ciò chiaramente preclude l’esame del merito e comporta la dichiarazione di nullità dell'impugnata delibera. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Sassoferrato Genga, annulla l’impugnata delibera ed invia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Locale di Gubbio per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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