COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 26/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Spareggio Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 166 del 26.6.2007 (Errata corrige di quanto disposto con Com. Uff. n. 161 del 14.6.2007).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 26/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Spareggio Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 166 del 26.6.2007 (Errata corrige di quanto disposto con Com. Uff. n. 161 del 14.6.2007). Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, comminava all’A.S. Ostrense Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 250,00 per il comportamento di alcuni propri sostenitori in occasione della gara emarginata. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Ostrense Calcio a 5 chiedendone l’annullamento. Deduceva la reclamante, anche avanti questa Commissione: - l’obiettiva difficoltà degli Arbitri di identificare, con assoluta certezza, gli autori dei fatti ascritti ai propri sostenitori; - che, in verità, un solo individuo - e non molti - tifoso o giocatore dell’A.S. Ostrense Calcio a 5, rivolse ad un calciatore del Grande Toro la parola “fenomeno”: espressione non offensiva, ma che provocò ugualmente la sua reazione; - di non ritenere che una società debba rispondere per fatti posti in essere, lontano dal proprio terreno di gioco, dai propri tesserati, direttamente responsabili delle proprie azioni. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’A.S. Ostrense Calcio a 5. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara ed udita la Reclamante, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, risultano confermati i fatti ascritti, con certezza, ai sostenitori dell’odierna Reclamante. Secondo la normativa federale vigente, le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle altre società. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in altro campo sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S. Ostrense Calcio a 5, riduce ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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