COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Bocastrum United – Sambenedettese, del 7.9.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 19 del 12.9.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Bocastrum United – Sambenedettese, del 7.9.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 19 del 12.9.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Fanesi Claudio, tesserato a favore della Bocastrum United la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro nella gara de quo, in particolare dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Bocastrum United chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Ammetteva la reclamante che il proprio calciatore, nell’occasione, si rivolse all’Arbitro in modo irriguardoso, allungando il braccio verso di lui, in segno di disapprovazione e contestazione, con gesto istintivo e senza alcuna intenzione di spingerlo. Lo stesso calciatore lasciava subito il terreno di gioco, senza null’altro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Fanesi qualsivoglia intento o contenuto di violenza, precisando che lo stesso gli appoggiò le mani sul petto, spingendolo leggermente. LA COMMISSIONE letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e rilevato che: • la prospettazione difensiva della reclamante, giusta la quale il calciatore Fanesi si sarebbe limitato ad appoggiare le mani sul petto dell’Arbitro, esercitando una spinta che provocava un leggero arretramento del Direttore di gara, con conseguente impossibilità di individuare in ciò un atto di violenza, appare condivisibile; • invero, sia l’utilizzo, da parte dell’Arbitro, del termine “appoggiare”, che naturalmente esclude ogni intensità del relativo gesto, che la circostanza che il conseguente arretramento fu minimo, che, infine, la circostanza che vi fu contestuale ottemperanza al provvedimento di espulsione, consentono di escludere ogni connotato violento alla condotta del calciatore; • le mani sul petto dell’Arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere ricompresi in sostanza – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal calciatore e non contestata; • sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta essere la squalifica per quattro giornate di gara. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società Bocastrum United, riduce a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Fanesi Claudio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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