COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso sanzioni merito gara Cus Gabicce Mare – Polisportiva “Avis” Sassocorvaro, del 23.9.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 27 del 34.9.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/10/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso sanzioni merito gara Cus Gabicce Mare – Polisportiva “Avis” Sassocorvaro, del 23.9.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 27 del 34.9.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ciacci Michele, tesserato per la Polisportiva “Avis” Sassocorvaro, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’Arbitro reiterate frasi offensive e minacciose”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva “Avis” Sassocorvaro, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione espulso per doppia ammonizione, si rivolse al Direttore di gara con frase sicuramente offensiva, ma priva di minaccia.
Alla disposta audizione, presa visione degli atti ufficiali della gara, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Ciacci, riferendo che lo stesso, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, lo insultò volgarmente; fermatosi poi, per alcuni minuti, nello spazio antistante gli spogliatoi, lo minacciò, continuando ad insultarlo.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
uditi l’Arbitro e la Reclamante;
ritenuta provata la responsabilità del calciatore Ciacci in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;
visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva “Avis” Sassocorvaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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