COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Monte Urano Calcio – Nuova Dimensione, del 29.9.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 13 del 3.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE URANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Monte Urano Calcio – Nuova Dimensione, del 29.9.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 13 del 3.10.2007 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Traini Elvis, tesserato per l’A.S.D. Monte Urano Calcio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monte Urano Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad allontanare con una spinta al petto l’avversario con il quale stava discutendo sul gol subito dalla propria squadra, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Traini. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato che il calciatore Traini colpì con uno schiaffo al volto un avversario, a gioco fermo. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltato l’Arbitro;  udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;  ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Traini vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b), del Codice di giustizia sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro qui comminata dal primo Giudice nel minimo edittale;  ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monte Urano Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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