COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Reclamo U.S. Sampierdarenese 1946 avverso la squalifica del calciatore Trocino Alan fino al 14.11.2007. Gara Finale – Sampierdarenese del 9.9.2007 Coppa Italia (Promozione Eccellenza). C.U. n. 9 del 13.9.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 - Reclamo U.S. Sampierdarenese 1946 avverso la squalifica del calciatore Trocino Alan fino al 14.11.2007. Gara Finale - Sampierdarenese del 9.9.2007 Coppa Italia (Promozione Eccellenza). C.U. n. 9 del 13.9.2007 Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo l’U.S. Sampierdarenese 1946. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiede la riduzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti”. In giudizio è comparso il rappresentante della società che ha, in pratica, ribadito quanto già espresso nelle motivazioni del reclamo. Letta la declaratoria del primo giudice, che così ha motivato il provvedimento: “Trocino Alan – squalifica fino al 14.11.2007 – Al 48° del secondo tempo protestando vivacemente appoggiava le mani sul petto del direttore di gara senza arrecare alcun danno. Al termine della gara si recava dall’arbitro scusandosi del proprio comportamento”, rilevato che i fatti così riassunti rispecchiano perfettamente le risultanze degli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come la squalifica appaia eccessiva, perché praticamente irrogata nella misura minima prevista all’art. 19 punto 4 lett. d C.G.S. per fatti violenti commessi da calciatori ai danni dell’arbitro (squalifica per otto gare). Il comportamento del calciatore Trocino Alan, va quindi ricondotto ad una forma di protesta eccessiva e ineducata, censurabile fin che si vuole perché non consentita dalle norme, ma scevra da violenza nei confronti del direttore di gara, per cui la sanzione a tale fattispecie va commisurata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come dianzi proposto dall’U.S. Sampierdarenese 1946, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Trocino Alan dal 14.11.2007 al 10.10.2007. Accolto il reclamo, la tassa, addebitata in conto, va restituita.
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