COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Procura Federale – Deferimento del signor Guerrini Claudio, dirigente A.S.D. Santa Tiziana per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. e della società A.S.D. Santa Tiziana per responsabilità diretta.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 11/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 2 – Procura Federale – Deferimento del signor Guerrini Claudio, dirigente A.S.D. Santa Tiziana per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. e della società A.S.D. Santa Tiziana per responsabilità diretta.
Con provvedimento del 29 Agosto 2007 la Procura Federale ha deferito il signor Guerrini Claudio, Vice Presidente A.S.D. Santa Tiziana e la società A,S.D. Santa Tiziana per rispondere, il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver inviato al Comitato Regionale Arbitri della Liguria, una lettera dai toni e dai contenuti lesivi del prestigio della classe arbitrale e dei suoi dirigenti, la società per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (ora art. 4 comma 1 nuovo C.G.S.) per i comportamenti ascritti al proprio Vice Presidente.
All’udienza, fissata alla data del 2 ottobre 2007, sono intervenuti:
- il signor Donnarumma Andrea, presidente A.S.D. Santa Tiziana, in rappresentanza della Società;
- l’Avv. Federico Bagattini, in rappresentanza della Procura Federale.
Data integrale lettura, per espressa richiesta del signor Donnarumma, dell’atto di deferimento, il Procuratore Federale ha sostenuto l’accusa chiedendo siano inflitte le sanzioni dell’inibizione temporanea per mesi sei al signor Claudio Guerrini, e dell’ammenda di Euro 1000 all’A.S.D. Santa Tiziana.
Completata in tale modo la fase istruttoria, il rappresentante della Procura Federale ha rammentato al presidente dell’A.S.D. Santa Tiziana, la possibilità di accedere al nuovo istituto del patteggiamento. Dopo breve conciliabolo, avvenuto senza interruzione della seduta, l’Avv. Bagattini dichiara che le parti sono addivenute ad un accordo e propongono patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. nel termine d’una ammenda alla Soc. A.S.D. Santa Tiziana di € 500.
Ferma la richiesta di inibizione per mesi sei per il Guerrini, assente e non rappresentato in giudizio.
La Commissione Disciplinare, riunita in Camera di Consiglio, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le conclusioni dell’Ufficio Indagini, ritenute molto gravi le espressioni usate dal Guerrini nella lettera inviata al Comitato Regionale Arbitri riconosce congrua la sanzione richiesta per il Guerrini e quella derivante dal patteggiamento,
per questi motivi
delibera d’inibire temporaneamente il signor Claudio Guerrini per mesi sei (art. 19 comma 1 lett. h C.G.S.), ed in accoglimento della proposta di patteggiamento, di condannare la Soc. Santa Tiziana al pagamento dell’ammenda di € 500.00 (euro cinquecento) per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. (art. 18 comma 1 lett. b C.G.S.).
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.
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