COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 04 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: ANDRISANI CALCIO 1995 TA – POL. LIZZANO del 16 settembre 2007 (Reclamo dell’Andrisani Calcio 1995 TA avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore CERVINO Angelo, squalificato per una gara.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 04 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: ANDRISANI CALCIO 1995 TA – POL. LIZZANO del 16 settembre 2007 (Reclamo dell’Andrisani Calcio 1995 TA avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore CERVINO Angelo, squalificato per una gara. Esaminati gli atti ufficiali ; considerato che i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari per le gare di Coppa Puglia che non potranno scontare le sanzioni disciplinari nelle gare del suddetto torneo, dovranno scontare tali sanzioni nelle gare ufficiali che disputerà la prima squadra della società di appartenenza ( cfr art. 22 comma 6 Codice di Giustizia Sportiva); rilevato che da Comunicato Ufficiale n. 13 del 14.9.2006 il calciatore CERVINO Angelo, all’epoca tesserato con la soc. A.S.D. Virtus Taranto veniva squalificato per una gara nel torneo di Coppa Puglia ; rilevato altresì che la soc. A.S.D. Virtus Taranto veniva eliminata dal suddetto torneo, e che, successivamente nella stagione sportiva 2007 - 2008 il calciatore CERVINO Angelo veniva tesserato con la società Pol. Lizzano che ha rinunciato a partecipare allo specifico torneo e quindi il suddetto calciatore non ha potuto scontare tale squalifica ; che, pertanto, la sua partecipazione alla gara in epigrafe è irregolare ; visto ed applicato l’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva DELIBERA Accogliere il reclamo proposto dalla soc. Andrisani Calcio 1995 TA e, per l’effetto, infliggere alla soc. Pol. Lizzano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della soc. Andrisani Calcio 1995 TA. Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del ricorso.
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