COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : A.S.D CALCIO PELLEGRINO – A.S. REAL CORATO del 23 settembre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : A.S.D CALCIO PELLEGRINO - A.S. REAL CORATO del 23 settembre 2007. (Reclamo dell’ A.S. REAL CORATO avverso il risultato della gara riportato sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 27 settembre 2007 per la posizione irregolare del calciatore GORGONI GABRIEL). La A.S. Real Corato ha proposto reclamo avverso il risultato della gara con la A.S.D. Calcio Pellegrino, adducendo che alla stessa ha partecipato il calciatore Gorgoni Gabriel, con il n. 10, pur non avendone titolo essendo tesserato con altra società. Lette le controdeduzioni inviate dalla società A.S.D. Calcio Pellegrino; esperiti gli opportuni accertamenti e constatato che il predetto calciatore è in realtà tesserato regolarmente con la predetta società A.S.D. Calcio Pellegrino (vedi lista di trasferimento del 14 settembre 2007) P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo della A.S. REAL CORATO, confermando il risultato di 3 - 0 in favore della società Calcio Pellegrino; addebitare la tassa reclamo sul conto della A.S.D. REAL CORATO.
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