COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GARA ASD MONTE S.ANGELO CALCIO – REAL ORTA NOVA DEL 25/2/2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GARA ASD MONTE S.ANGELO CALCIO – REAL ORTA NOVA DEL 25/2/2007 (reclamo dell’ASD Monte S. Angelo Calcio avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di cui al com. uff. n.33 dell’1/3/07 del Comitato Provinciale di Foggia); - esaminati gli atti ufficiali; - esaminata la relazione dell’ufficio Indagini della FIGC del 28/6/07; - esaminate le Memorie Autorizzate fatte pervenire il 26/9/07 ed il 19/9/07 dalla ASD Monte Sant’Angelo e dal suo difensore ; - sentita, all’udienza dell’1/10/07, la società reclamante; -a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n.46 del 29/3/07 LA COMMISSIONE DISCIPLINARE ritiene parzialmente accoglibile il reclamo proposto dalla ASD Monte S.Angelo, per i seguenti MOTIVI Gli accertamenti eseguiti dall’ufficio Indagini della FIGC, hanno evidenziato non solo la contraddittorietà delle versioni rese dal direttore della gara in epigrafe citata, ma anche la parziale infondatezza delle dichiarazioni dall’arbitro riportate, nel suo referto. Inesattezze e contraddizioni accertate dall’Inquirente dell’Ufficio Indagini della FIGC, ed a lui confermate, dai Carabinieri, (presenti allo stadio) e dal Presidente della squadra ospite sig. Di Dedda Nicola. Va subito precisato però che, l’esame della documentazione acquisita al processo, consente di ritenere (anche per parziale ammissione degli stessi incolpati e reclamanti), la sussistenza di comportamenti pur sempre punibili, a cominciare da quelli assunti dall’allenatore del Monte S.Angelo sig. Piemontese Franco Angelo e dal calciatore sig. Totaro Michele entrambi responsabili di comportamento minaccioso, aggressivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro. Meno grave, ma pur sempre censurabile, è risultato altresì il comportamento irriguardoso ed ingiurioso del massaggiatore sig. Rinaldi Gianfranco e dei calciatori Ciccone Raffaele, Ciuffreda Pasquale, Ciuffreda Matteo, Germinale Nico Michele, Quitadamo Giuseppe e Lauriola Matteo per aver –a fine garacircondato il direttore di gara “…..non lesinando ad aprostrofarlo malamente…..” (testuale dalla dichiarazione resa all’Inquirente dal Pres. Totaro Raffaele). Non revocabile in alcun modo in dubbio (perché ammesso e riconosciuto dalla stessa reclamante anche se parzialmente e con diversa motivazione) è anche il riprovevole e censurabile comportamento dei sostenitori dell’ASD Monte S.Angelo, resisi responsabili dell’aggressione, del lancio di pietre e del danneggiamento all’automezzo dell’arbitro, nel corso dell’allontanamento di quest’ultimo dal campo di gioco. Va quindi accolto (ancorchè parzialmente) il reclamo dell’ASD Monte S.Angelo Calcio con conseguente riforma delle punizioni, (inflitte dal primo giudice) che vanno pertanto adeguate alle infrazioni così come accertate nel corso del presente processo. Tutto ciò premesso, a parziale accoglimento del reclamo proposto il 6/2/07 dall’ASD Monte S.Angelo Calcio, la Commissione Disciplinare presso il C.R. Puglia DELIBERA - Ridursi fino al 30/6/2008 la punizione sportiva dell’inibizione a carico del sig. Piemontese Franco Angelo (allenatore dell’ASD Monte S.Angelo Calcio); -ridursi fino al 30/6/2008 la squalifica inflitta al calciatore Totaro Michele; - ridursi fino al 30/6/2007 la punizione dell’inibizione (già scontata) al massaggiatre sig. Rinaldi Gianfranco; - ridursi fino al 30/6/2007 la squalifica (peraltro già scontata) inflitta ai calciatori Ciccone Raffaele, Ciuffreda Pasquale, Ciuffreda Matteo, Germinale Nicola Michele, Quitadamo Giuseppe e Lauriola Matteo; -revocarsi la sola ammenda di €.500,00 dal Giudice Sportivo inflitta all’ASD Monte S.Angelo Calcio; confermando l’altra sanzione (peraltro già scontata) di disputa delle gare interne in campo neutro ed a porte chiuse; - confermarsi l’obbligo della società reclamante al ristoro dei danni causati all’autovettura del direttore di gara; - non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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