COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 18 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: PRO GIOVENTU NOICATTARO – CASTELLANA del 30 Settembre 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 18 ottobre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: PRO GIOVENTU NOICATTARO - CASTELLANA del 30 Settembre 2007. (Reclamo della
A.S.D. CASTELLANA in opposizione al provvedimento del Giudice Sportivo a carico del calciatore
MANSUETO CLAUDIO (squalifica per 3 giornate) riportato sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre
2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che la sanzione inflitta da Primo Giudice è in linea con il minimo edittale previsto dall’art. 19,
comma 4, lett. D) del Codice di Giustizia Sportiva ;
ciò premesso e considerato
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASTELLANA addebitandosi la relativa tassa sul
conto della società istante.
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