COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 25 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: CISTERNINO – ACCADEMIA C. LA QUERCIA del 30 settembre 2007. (Reclamo della A.S.D. ACCADEMIA C. LA QUERCIA avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore D’AMICO ANDREA (Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 25 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: CISTERNINO - ACCADEMIA C. LA QUERCIA del 30 settembre 2007. (Reclamo della A.S.D. ACCADEMIA C. LA QUERCIA avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore D’AMICO ANDREA (Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre 2007). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; rilevato che dall’istruttoria espletata è emersa la posizione regolare del calciatore D’AMICO ANDREA (tesserato il 28/9/2007) nella gara in oggetto. Tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA rigettarsi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ACCADEMIA C. LA QUERCIA e addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it