COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 11 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. LANUSEI CALCIO ( Campionato di Promozione ) Avverso il risultato della gara Abbasanta / Lanusei del 23.09.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 11 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. LANUSEI CALCIO ( Campionato di Promozione ) Avverso il risultato della gara Abbasanta / Lanusei del 23.09.2007. Con ricorso del 26.09.2007, inviato in pari data al G.S. Abbasanta, la Società Lanusei Calcio ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, asserendo che, alla stessa, aveva partecipato, nelle file della società avversaria, il giocatore Spada Angelo. Sostiene la reclamante che il suddetto giocatore era stato squalificato per tre gare ( di cui soltanto due scontate), durante le gare dei play-off di seconda categoria del Campionato 2006 / 2007. La società Abbasanta non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, letto il reclamo, accertato che la società Lanusei ha osservato tutti i termini e le modalità previste dal C.G.S. nella proposizione della propria lagnanza e rilevato che: - sul C.U. n° 46 del 24.05.2007 risulta che il giocatore Spada Angelo è stato squalificato per tre giornate di gara; - che alla data della disputa della gara in oggetto, detta squalifica non risulta essere stata interamente scontata; - che quindi detto giocatore ha preso parte alla gara per cui si procede pur non avendone titolo; in accoglimento del reclamo proposto DELIBERA di infliggere alla società Abbasanta la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 ed al giocatore Spada Angelo una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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