COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 11 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GOLAPINI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Decimoputzu / Golapini del 23.09.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 11 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GOLAPINI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Decimoputzu / Golapini del 23.09.2007. La società Golapini ha proposto reclamo chiedendo sia inflitta alla società Decimoputzu la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, col risultato di 0 a 3, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La Commissione, accertato che la società Golapini ha proposto reclamo oltre il termine di sette giorni previsto all’articolo 46 comma 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
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