COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 13 della società A.S. GUARDIA avverso la regolarità della gara Guardia – Fiumefreddo (2 – 2) del 06.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore GILIBERTI Gerardo. Con ricorso del 13.10.2007 la società A.S. Guardia ha chiesto irrogarsi alla società A.S. Fiumefreddo la punizione sportiva della perdita della gara Guardia – Fiumefreddo (2 – 2) del 06.10.2007 per avere la società Fiumefreddo fatto partecipare alla gara il calciatore Giliberti Gerardo che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza per una giornata (C.U. n. 40 del 09.05.2007);

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 13 della società A.S. GUARDIA avverso la regolarità della gara Guardia - Fiumefreddo (2 – 2) del 06.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore GILIBERTI Gerardo. Con ricorso del 13.10.2007 la società A.S. Guardia ha chiesto irrogarsi alla società A.S. Fiumefreddo la punizione sportiva della perdita della gara Guardia – Fiumefreddo (2 – 2) del 06.10.2007 per avere la società Fiumefreddo fatto partecipare alla gara il calciatore Giliberti Gerardo che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza per una giornata (C.U. n. 40 del 09.05.2007); la gara alla quale ha partecipato Giliberti Gerardo è stata la prima utile dopo la squalifica; LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che effettivamente il calciatore Giliberti Gerardo, squalificato per una gara come da C.U. n. 40 del 09.05.2007 non aveva titolo per partecipare alla gara in quanto quella disputata in data 06.10.2007 era la prima utile successiva alla squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società FIUMEFREDDO la punizione sportiva della perdita della gara (Guardia – Fiumefreddo del 06.10.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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