COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 16 della società U.S. TALAO avverso la regolarità della gara Piretto Calcio – Talao (1 – 0) del 07.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore PINGITORE Junior. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 16 della società U.S. TALAO avverso la regolarità della gara Piretto Calcio – Talao (1 – 0) del 07.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore PINGITORE Junior. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; OSSERVA La società U.S. Talao propone reclamo avverso la regolarità della gara Piretto Calcio – Talao del 07.10.2007, deducendo che la distinta di gara della società Piretto Calcio riportava al n° 2 il nome del calciatore Pingitore Junior, senza tuttavia indicare né il suo documento d’identità né il tesserino federale; Da tale circostanza discende, a parere della reclamante, l’assoluta incertezza circa l’effettiva identità del calciatore che aveva preso parte alla gara; il reclamo è infondato; invero la mancata indicazione in distinta del documento d’identità del calciatore non ha alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara una volta che l’arbitro abbia proceduto alla sua identificazione, salvo che non risulti altrimenti che l’identificazione sia stata erronea, che sia residuata incertezza sull’identità di chi ha preso parte alla gara o che non si produca l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona; P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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