COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Valcalepio Calcio Camp. Ecc. Gir. C Gara Sirmione/Valcalepio del 30/09/2007 C.U. n.14 del CRL datato 04/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Valcalepio Calcio Camp. Ecc. Gir. C Gara Sirmione/Valcalepio del 30/09/2007 C.U. n.14 del CRL datato 04/10/2007 La società VALCALEPIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALFONSO ESPOSITO sino al 01/04/2009 lamentando che il calciatore non ha sputato colpendo l’assistente al volto. A dire della reclamante, l’ESPOSITO si era limitato a protestare in modo concitato e forse colpiva con residui di saliva l’assistente senza alcuna intenzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: l’assistente dell’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato che l’ESPOSITO, lo ha colpito al volto con un vero e proprio sputo volontariamente. L’assistente ha escluso categoricamente che tale comportamento fosse involontario, come affermato dalla reclamante. Detta versione dei fatti è stata confermata anche dall’arbitro sentito anche egli da questa commissione. La gravità del gesto, alla luce degli abituali criteri di valutazione adottati in questa sede, giustifica la squalifica comminata dal GS al calciatore. Pertanto, si ritiene congrua e proporzionata la squalifica inflitta, la quale merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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