COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lodrino Camp. 1^ Cat. Gir. A Gara Lodrino/Gussago del 07/10/2007 C.U. n.15 del CRL datato 11/10/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007
5.2 Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Lodrino Camp. 1^ Cat. Gir. A
Gara Lodrino/Gussago del 07/10/2007
C.U. n.15 del CRL datato 11/10/2007
La società AC LODRINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico GUERRA UGO sino al 12/12/2007, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: il comportamento del tecnico GUERRA UGO, quale risulta dal referto arbitrale, seppure censurabile, non consistendo in frasi ingiuriose, rivolta all’arbitro, può essere sanzionato con minore severità.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del tecnico GUERRA UGO a tutto il 17/11/2007, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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